ARTICOLI DELLO STATUTO
ARTICOLO 1
Nello spirito della Costituzione dell Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, viene costituita con sede in Roccapipirozzi, in Viale Europa n° 22, un 'Associazione non commerciale, operante nel settore ricreativo, culturale, politico e senza finalità di lucro, ne diretto nè indiretto, costituita da soci e che assume la denominazione di "INSIEME SI PUO" di Roccapipirozzi.
ARTICOLO 2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini ludico-ricreativi, culturali, politici e solidaristici, per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi, nel rispetto della riscoperta delle tradizioni popolari e delle esigenze e problematiche del territorio.
ARTICOLO 3
L'associazione si propone di :
- Promuovere ed esercitare attività ricreative, culturali e politiche, con particolare riguardo
- Promuovere tutte le attività per risaltare la cultura e le tradizioni delle varie zone di Roccapipirozzi;
- Organizzare manifestazioni e assemblee per discutere e fare sintesi delle problematiche dei cittadini.
ARTICOLO 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi ed i fini e che si impegnino per realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.
La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa annuale.
ARTICOLO 5
La qualifica di socio attribuisce il diritto di :
- Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate.
- Partecipare all'elezione degli organi direttivi.
I soci sono dovuti a :
- All'osservanza dello statuto, del regolamento organico e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- Al pagamento del contributo associativo.
ARTICOLO 6
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione del programma di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ARTICOLO 7
La qualifica di socio si perde:
- Per recesso.
- Per mancato pagamento della quota associativa.
- Per esclusione.
- Per causa di morte.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione.
- Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione.
- Che in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all'associazione.
ARTICOLO 8
Le delibere prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari tramite lettera.
ARTICOLO 9
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che al destinatario non sia imposto per legge o per delibera degli organi dell'associazione.
ARTICOLO 10
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea dei soci.
Il bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro la fine dell'esercizio sociale.
ARTICOLO 11
Sono organo dell'associazione:
- L'assemblea dell'associazione;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-presidente;
- Il Segretario;
- I Delegati di zona.
ARTICOLO 12
Le assenblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione può essere effettuata o per lettera o per telefono e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Ogni socio può essere titolare di non più di 2 deleghe di affiliati oltre la propria.
L'assemblea ordinaria è il supremo organo dell'associazione ed ad essa spettano poteri deliberativi.
In particolare:
- Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.
- Procede alla nomina delle cariche sociali.
- Delibera su tutti gli altri ogetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
- Approva gli eventuali regolamenti.
- Sottopone ad approvazione i progetti relativi a strutture, manifestazioni, eventi ecc.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, per iscritto, da almeno la metà più uno degli iscritti. In questo caso l'assemblea deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
In prima convocazione, l'assembela sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degl'associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degl'iscritti intervenuti.
Le delibere dell'assemblea sono valide, a maggioranza dei voti, su tutti gli ogetti posti dall'ordine del giorno, salvo che quello sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 degl'associati presenti.
Qualora l'assemblea non approvi la relazione morale e finanziaria del consiglio, il Presidente ed il Consiglio decadono e rimangono in carica fino alla riunione dell'assemblea elettiva che deve essere convocata entro 60 giorni.
E dovrà avere attuazione nei 30 giorni successivi.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, in sua assenza dal Vice-presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.
La nomina del segretario è effettuata dal Presidente dell'assemblea.
ARTICOLO 13
Il consiglio direttivo è formato da 9 membri scelti tra gli associati.
I componenti del consiglio direttivo restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente Il Vice-Presidente. il Segretario, i Delegati di zona ed il Cassiere.
Il consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.
La convocazione può essere per lettera o per telefono e deve essere fatta almeno 7 giorni prima dell'adunanza.
Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
Spetta pertanto al consiglio :
- Curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- Redigere il bilancio consuntivo è quello preventivo;
- Compilare i regolamenti interni;
- Stipulare tutti gli atti e contratti interni dell'attività sociale;
- Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degl'associati;
- Nominare i responsabili delle commissioni di lavori e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione.
ARTICOLO 14
Il Presidente, che è eletto dal consiglio direttivo, ha rappresentanza e la firma legale dell'associazione.
Al Presidente è attribuita, in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue manzioni sono esercitate dal Vice-presidente.
In caso di dimissioni del Presidente, il consiglio direttivo provvederà ad eleggere un nuovo Presidente tra i consiglieri stessi.
In caso di dimissione di un consigliere, subentrerà il socio primo dei non eletti.
ARTICOLO 15
Il Segretario edige i verbali delle assemblee e del consiglio direttivo.
In caso di sua assenza può farsi rappresentare da un altro membro del consiglio.
ARTICOLO 16
Le proposte di modifica al presente statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 più uno dei voti validi dei presenti aventi diritto al voto.
ARTICOLO 17
Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di umiltà generali in beneficenza.
ARTICOLO 18
Per quanto non viene espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, purchè applicabili, le norme del codice civile e le disposizioi di leggi vigenti.